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D.M. 21 dicembre 2001

 

Recepimento della direttiva 2001/7/CE della Commissione del 29 gennaio 2001 che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.

 

(G. U. n. 1 del 2 gennaio 2002).

 

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Art. 1.

1. Gli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, come da ultimo aggiornati con il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 settembre 1999, sono così modificati:

a) l'allegato A e' sostituito dal seguente:

"Allegato A: disposizioni dell'allegato A dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal lo luglio 2001, fermo restando che l'espressione "parte contraente e' sostituita da "Stato membro ".

b) l'allegato B e' sostituito dal seguente:

"Allegato B: disposizioni dell'allegato B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1 luglio 2001, fermo restando che l'espressione "parte contraente e' sostituita da "Stato membro ".

2. Le disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose (ADR), nel testo consolidato dalla versione 2001, in vigore dal 1 luglio 2001, di cui al comma 1, sono consultabili sul sito Internet www.unece.org/trans/danger/danger.htm

3. La traduzione in lingua italiana del testo consolidato dalla versione 2001 delle disposizioni degli allegati A e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada, di cui al comma 1, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non appena ultimata la traduzione del testo stesso.

 

Art. 2.

1. L'applicazione delle disposizioni degli allegati A e B, di cui al comma 1 dell'art. 1, decorre dal 1 luglio 2001, con un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2002, tranne che per le merci pericolose della classe 7, relativa alle materie radioattive, per le quali il periodo transitorio termina il 31 dicembre 2001.